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D.L. 04/07/2006 n. 2232. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.». Art. 17 - ANAS e Ferrovie S.p.A. 1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo. 2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006 n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». (( Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. )) Art. 17-bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali (( 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007» b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».)) Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo. 1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006. 2. La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000 n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008. 3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008. Art. 18-bis - Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi (( 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero del- l'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Capo II Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità Art. 19 - Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Capo III Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica Art. 20 - Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987 n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250. 3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006. (( 3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11». 3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10. )) Art. 21 - Spese di giustizia (( 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. )) 2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato. 3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008. 4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di (( spese )) di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241, (( per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato )) e per i ricorsi (( di esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il contributo dovuto è di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. )) 6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». (( 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. )) 5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.». 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. ». Art. 22 - Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali 1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
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